Italian Court dismisses appeal against settlement agreement due to inadmissibility of legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Teodato De Vitti inadmissible de plano. De Vitti challenged a second-instance settlement judgment regarding aggravated theft, arguing violations of law and procedural defects concerning simplified proceedings and recidivism. The court ruled that these specific grievances do not qualify as admissible grounds for attacking a settlement agreement under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 bis c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are inadmissible if they raise issues regarding the legality of the penalty or procedural defects not recognized by established case law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITTI TEODATO nato a CERIGNOLA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle_parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Teodato De Vitti avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: al diniego del rito semplificato, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento, alla misura della pena.
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non deducendo questioni che denunciano l'illegalità della pena; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presi