Cassation appeals against plea bargain sentencing for aggravated attempted theft dismissed for inadmissibility under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Robert Mijalovic and Milosav Ivan Jevremovic inadmissible de plano. The applicants argued that the lower court violated procedural rules by failing to apply specific articles regarding sentencing congruity and motivation. The court ruled that these grievances do not constitute valid grounds for cassation against a plea bargain sentence under the relevant code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the application of law or motivation defects not listed in the exhaustive grounds for cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIJALOVIC ROBERT nato il 29/08/1993 JEVREMOVIC MILOSAV IVAN nato a AVERSA il 17/11/2000 avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Robert Mijalovic e Milosav Ivan Jevremovic avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord di applicazione della pena concordata fra le parti del 19 marzo 2021, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata verifica della congruità della pena; Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefe,vo,Pal v (- desA4.41- DEPOSITATO IN CANCE