Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for facts-based complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by five defendants against their aggravated theft convictions inadmissible. The appellants argued for reduced sentences based on recidivism and other mitigating factors, or sought acquittal for Basso and Busacca. The court ruled that complaints regarding factual motivation are not admissible in a legality review and that sentencing discretion remains with the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Complaints regarding the factual basis of a decision or the exercise of sentencing discretion are inadmissible in a legality appeal as they constitute mere grievances on facts rather than violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FOTI CRISTIAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 21/01/1987 MESSINA GIOVANNI nato a CATANIA il 22/01/1974 MESSINA SALVATORE nato a CATANIA il 04/05/1970 BASSO REALE EMANUELE nato a CALTAGIRONE il 15/06/1991 BUSACCA SEBASTIANO nato a RAGUSA il 20/03/1997 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Cristian Foti, Giovanni e Salvatore Messina, Emanuele Basso Reale e Sebastiano Busacca avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2020, di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a costoro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Giovanni e Salvatore Messina, alla riconosciuta recidiva ed alla mancata riduzione della pena conseguente al riconoscimento di altra attenuante; - Basso e Busacca, alla mancata assoluzione dei medesimi;
Ritenuto che i motivi di ricorso, di Basso e Busacca, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, quanto ai ricorsi degli imputati Messina, che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che: - la sussistenza della recidiva è stata adeguatamente motivata; - la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche in relazione al mantenuto giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza ed alla conservata misura della pena (anche ai sensi, pertanto, dell'art. 597 cod. proc. pen.);
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio StaOslao Scarlini slnat14›_ , DEPOS