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Ordinanza — n. 12613/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because procedural law permits appeals only for legal violations, not for alleged defects in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Ignazio and Antonio De Luca inadmissible against a lower court conviction for threats and personal injuries. The appellants argued that the trial court violated the law and suffered from a defect in reasoning regarding the victim's credibility and the weight of evidence. The court ruled that Article 606, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits cassation appeals against peace court appeals to violations of law, excluding grounds based on the quality of reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments are admissible only for violations of law, not for alleged defects in reasoning or assessment of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility peace court jurisdiction violation of law requirement defect in reasoning exclusion criminal procedure code perizia medica insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA IGNAZIO nato a COSENZA il 28/02/1959 DE LUCA ANTONIO nato a COSENZA il 20/02/1961 avverso la sentenza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Ignazio ed Antonio De Luca avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 9 luglio 2020, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per i reati di minaccia e lesioni personali ai medesimi ascritti; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, alla sussistenza di riscontri alle sue affermazioni (ivi comprese le emergenze della relazione di servizio), alla valutazione della prova dichiarativa e delle prove documentali offerte dalla difesa;

Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (che ha inviato memoria).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Magliocco Emilia che liquida in complessivi euro 1.850,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOS!TATO 11+15t IL oggi: