Italian Court dismisses appeals against aggravated attempted theft sentencing as within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Mazzuccato, De Domenico, and Desolei inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft. The appellants argued for increased sentences based on recidivism and questioned the penalty calculation, but the court found these claims infounded. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under the Penal Code, and the appeals lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 69 comma 4 cod. pen.: Sentencing decisions and the balancing of circumstances remain within the discretionary power of the court of first instance and are not subject to cassation review unless arbitrary or unmotivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZUCATO SPARTACO nato a CONSELVE il 02/01/1968 DE DOMENICO ALBERTO nato a CORNUDA il 30/05/1950 DESOLEI PATRIZIO nato a MILANO il 05/07/1961 avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Spartaco Mazzuccato, Alberto De Domenico e Patrizio Desolei avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 ottobre 2016, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il delitto loro ascritto di tentato furto aggravato; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - De Domenico, alla riconosciuta recidiva ed alla misura degli aumenti di pena fissati per la continuazione; - Mazzuccato e Desolei alla misura della pena;
Considerato che i motivi relativi alla misura della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;
Rilevato come il giudizio di bilanciamento solo in parte era stato argomentato ai sensi dell'art. 69 comma 4 cod. pen e che residuano comunque le ulteriori ragioni posto a fondamento del medesimo Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ànilao Scarlini Stes7o Pali DEPOSTAT(