Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding prescription of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to specify the date of prescription for the alleged crime. The applicant argued the crime was prescribed before the first-instance judgment, while the court noted the consummation date was the will's publication, not the document's formation. Consequently, the court ruled the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 491 cod. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.: An appeal challenging the prescription of a crime must specifically identify the date of consummation; a general claim without this detail renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGINI GIOVANNINO nato a BARESSA il 22/06/1944 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VlTTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovannino Margini avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 16 marzo 2021 di condanna alle statuizioni civili, essendo prescritto il reato contestatogli di cui all'art. 491 cod. pen.; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'intervenuta prescrizione del reato ancor prima della sentenza di prime cure; - alla incostituzionalità dell'art. 578 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo di ricorso in cui si assume la prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata difetta di specificità posto che la data di consumazione del reato era stata individuata in quella di pubblicazione del testamento (non potendosi fare affidamento sulla data di formazione del falso documento); Rilevato che la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 578 cod., proc. pen. con sentenza n. 182 del 2021; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (che ha inviato memoria) che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, Lisci Clelia, che liquida in euro 1.850,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano, Pa II DEPWATATO IN CANCEL