Italian Court dismisses appeal against conviction for public insult, citing lack of specificity and judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the factual assessment of the insult and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because factual complaints are inadmissible in cassation and the sentencing discretion falls within the lower court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 582 cod. pen.: Complaints regarding the factual evaluation of evidence or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings as they lack legal specificity, while sentencing remains within the discretion of the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITA GIOVANNA nato a AGRIGENTO il 24/08/1983 avverso la sentenza del 25/01/2021 del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giovanna Di Vita avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento del 25 gennaio 2021, di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso (e gli argomenti esposti in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, poi, che sul punto il Giudice di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la ricostruzione del fatto offerta dalla persona offesa aveva trovato adeguato riscontro nelle deposizioni degli ulteriori testimoni escussi. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché difetta di specificità e che, comunque, la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente E