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Ordinanza — n. 12608/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the complaint regarding the appellant's responsibility was merely a factual grievance, which is not admissible in a court of law. Additionally, the claim concerning the lack of recognition of a legitimate impediment was dismissed as lacking specificity and repetitive of arguments already rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or lacking specific legal grounds are inadmissible in the court of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints legitimate impediment court of law procedural costs carenza di credibilità oggettiva esclusione del testimone pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO AMEDEO nato a CERIGNOLA il 29/12/1969 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Amedeo Massaro avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato riconoscimento del legittimo impedimento all'udienza del 19 aprile 2018; - alla ritenuta responsabilità del ricorrente;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato poi che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il concorso del prevenuto nel delitto fosse stato congruamente provato dal riconoscimento ad opera di un testimone e dalla presenza nell'autovettura che si stava allontanando dal luogo del delitto.

Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento del legittimo impedimento è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, avendo la Corte osservato che il parto della moglie del difensore era stato programmato per il giorno successivo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il P