Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as it violates procedural limits for such appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the request to review a plea bargain sentence for alleged violations of law and motivation defects. The appellant argued that the trial court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the application of the law. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis, and do not permit challenges based on general violations of law or motivation errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a plea bargain are inadmissible if they allege violations of law or defects in motivation, as such grounds fall outside the specific exceptions permitted by the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/09/1965 avverso la sentenza del 24/04/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Oliveri avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 aprile 2019, di applicazione della pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico VittorStanislao Scarlini Sten, Palla_ DO CA r LIERIA 0 5 2