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Ordinanza — n. 12606/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because accessory penalties are barred when the main sentence does not exceed two years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a preliminary ruling imposing a four-month sentence for fraudulent bankruptcy, arguing that accessory penalties under Article 216 of the Bankruptcy Law were not applied. The court found this argument manifestly unfounded because Article 445 of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits accessory penalties when the main custodial sentence does not exceed two years. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the legal basis for the penalty application was correct.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 216, legge fall. When the main custodial sentence does not exceed two years, the application of accessory penalties is prohibited by law.

Parole chiave

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accessory penalties bankruptcy fraud Code of Criminal Procedure custodial sentence limit inadmissible appeal bancarotta fraudolenta revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
— è manifestamente infondato alla luce della chiara e inequivoca lettera dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che impedisce l'applicabilità di pene accessorie quando, come nella specie, la pena detentiva irrogata non superi i due anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Art. 216, legge fall.
Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si denuncia la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: GIOVAGNOLI ELENA nato a VERBANIA il 20/07/1976 avverso la sentenza del 04/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nei confronti di Giovagnoli Elena per il reato di bancarotta fraudolenta;

Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si denuncia la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. legge fall. — è manifestamente infondato alla luce della chiara e inequivoca lettera dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che impedisce l'applicabilità di pene accessorie quando, come nella specie, la pena detentiva irrogata non superi i due anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett7Morosini IN CANC RU 05 A