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Ordinanza — n. 12605/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law on admissibility of cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giacomo Cassiani Ingoni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred on the timeliness of the complaint and the attribution of defamatory expressions to the defendant. The court rejected these as mere factual grievances unsuitable for cassation review, noting the Facebook profile belonged to the defendant and the complaint lacked a clear date.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual complaints or disputes regarding the assessment of evidence, as such issues fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation admissibility factual grievances defamation appeal complaint timeliness social media evidence court costs Italian criminal procedure perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 595 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSIANI INGONI GIACOMO nato a COMO il 01/08/1961 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giacomo Cassiani Ingoni avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'il febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso (e gli argomenti esposti in memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tempestività della querela ed alla attribuibilità al prevenuto delle espressioni ritenute diffamatorie.

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio sulla procedibilità dell'azione penale e sulla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto; Rilevato poi che, su tali questioni, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che: - il profilo facebook sul quale le espressioni erano state diffuse era intestato al prevenuto e non erano state prospettate concrete ragioni dalle quali dovesse desumersi che fosse stato da altri utilizzato; - dall'assenza di datazione della documentazione in atti non poteva dedursi l'intempestività della querela, non altrimenti deducibile;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini STO