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Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAY MICHAEL GEORGE nato il 03/11/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Michael George Say avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il furto aggravato contestatogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura di scurezza della libertà vigilata.

Regesto Legislator

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art. 228 cod. pen; Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura di sicurezza è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che, comunque, l'art. 228 cod. pen. prevede una durata minima di anni uno; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza misura di contenzione diritto alla libertà prova del rischio persecuzione pericolo di reiterazione motivi di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 228 cod. pen
pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che, comunque, l'art. 228 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAY MICHAEL GEORGE nato il 03/11/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Michael George Say avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il furto aggravato contestatogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura di scurezza della libertà vigilata.

Considerato che il motivo relativo alla misura di sicurezza è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che, comunque, l'art. 228 cod. pen. prevede una durata minima di anni uno; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7Pjajla DEPOS7ATO IN CANCELLERIA