Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAY MICHAEL GEORGE nato il 03/11/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Michael George Say avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il furto aggravato contestatogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura di scurezza della libertà vigilata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 228 cod. pen; Ordinanza — n. 12604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura di sicurezza è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che, comunque, l'art. 228 cod. pen. prevede una durata minima di anni uno; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAY MICHAEL GEORGE nato il 03/11/1969 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Michael George Say avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9 febbraio 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il furto aggravato contestatogli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla misura di scurezza della libertà vigilata.
Considerato che il motivo relativo alla misura di sicurezza è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che, comunque, l'art. 228 cod. pen. prevede una durata minima di anni uno; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7Pjajla DEPOS7ATO IN CANCELLERIA