Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Giuliano and Sommy Deragna inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The lower court had found the defendants guilty based on eyewitness testimony identifying them as the perpetrators, with specific roles in the crime. The Court rejected the argument that the appellate judgment suffered from a defect in reasoning or factual evaluation, ruling that such complaints are not admissible in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on mere factual complaints or dissatisfaction with the evaluation of evidence are inadmissible in a review of legality if the lower court's reasoning lacks obvious logical defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DERAGNA GIULIANO nato a PIOVE DI SACCO il 16/02/1965 DERAGNA SOMMY nato a MILANO il 21/07/1992 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Giuliano e Sommy Deragna avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato a loro ascritto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, comunque, che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il teste oculare del furto avesse individuato con grado di certezza, perché a lui già noti, gli odierni imputati come gli autori del fatto (Sommy asportando materialmente il marsupio dall'autovettura della persona offesa, Giuliano fungendo da "palo");
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stetin JO` DEPOSITATO IN CANCELLE