Italian Court dismisses appeals against criminal sentence for mere factual complaints not admissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by six individuals inadmissible and ordered them to pay fines. The appellants contested the denial of a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, arguing factual errors regarding the damage caused to the energy provider. The court ruled that such arguments constitute mere factual complaints unsuitable for review at the stage of legality, as the lower court correctly assessed that the damage extended beyond the energy lost to include restored connections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints regarding the application of mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILAN FABIO nato a CARMAGNOLA il 10/01/1978 BATTELLO ELENA nato a TORINO il 07/09/1976 FAZIO ARTURO nato a FAVRIA il 22/09/1965 LOPREVITE AURELIO nato a TORINO il 06/10/1973 HOSOKAWA TOSHIUYUKI nato a CAGLIARI il 08/11/1984 VALSANIA GIONATA nato a CIRIE il 21/06/1977 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabio Milan, Elena Battello, Arturo Fazio, Aurelio Loprevite, Toshiyuki Hosokawa e Gionata Valsania avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17 gennaio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato come il motivo sia anche manifestamente infondato, avendo la Corte di merito non illogicamente osservato che il danno cagionato all'ente erogatore non era limitato all'energia sottratta, peraltro di valore non particolarmente tenue, ma anche al ripristino delle connessioni alterate dai prevenuti. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini , Ak DEPOS!TATO IN