Ordinanza — n. 12600/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLOISE FABIO nato a COSENZA il 15/06/1965 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabio Bloise avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 2 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non avere il Tribunale riconosciuto al prevenuto la causa di giustificazione della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il motivo è poi manifestamente infondato avendo il Tribunale osservato come la versione dei fatti offerta dal prevenuto, di essersi limitato a difendersi dall'aggressione della persona offesa, avesse trovato logica smentita nella pluralità di lesioni inferte oltre che nell'attendibile ricostruzione dei fatti offerta da controparte;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLOISE FABIO nato a COSENZA il 15/06/1965 avverso la sentenza del 02/11/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabio Bloise avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 2 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non avere il Tribunale riconosciuto al prevenuto la causa di giustificazione della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; il motivo è poi manifestamente infondato avendo il Tribunale osservato come la versione dei fatti offerta dal prevenuto, di essersi limitato a difendersi dall'aggressione della persona offesa, avesse trovato logica smentita nella pluralità di lesioni inferte oltre che nell'attendibile ricostruzione dei fatti offerta da controparte;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori -Stanislao Scarlini Stetan ye..., P 36k DE12.0"71'-rN C