Cassation appeal dismissed as inadmissible for mere factual complaints and lack of legal violation in peace court cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis of the threat charge, but the Court ruled that such complaints constitute mere grievances rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected because Article 606, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure permits cassation against peace court judgments only for legal errors, not motivational defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against peace court judgments are admissible only for legal violations, not for mere factual grievances or motivational defects.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTITTA FRANCESCO nato a PALERMO il 03/09/1981 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Buttiitta avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 27 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione nei confronti delle senza di appello per i reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini IN CA ELLERIA i