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Ordinanza — n. 12597/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints cannot challenge statutory aggravating circumstances in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against the court's finding of an aggravating circumstance regarding stolen goods exposed to public trust, claiming the lower court failed to properly assess facts. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints unsuitable for review at the stage of legality, as the aggravating circumstance was correctly excluded based on the lack of continuous control over the goods.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Mere complaints regarding factual assessments of aggravating circumstances are inadmissible in appeals for legality, as the court of cassation reviews only points of law and cannot substitute its own evaluation of facts.

Parole chiave

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appeal for legality aggravating circumstance factual complaints public trust inadmissible appeal criminal procedure Corte di Cassazione furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO FRANCESCA PAOLA nato a PALERMO il 20/10/1992 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesca Paola Lo Cascio avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, dovendosi considerare poi che, in diritto, la censurata aggravante va esclusa solo quando la sorveglianza consenta un continuo controllo delle merci esposte come, in fatto, la Corte di merito ha negato che fosse;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini / 2 DEPOSITATO IN CANC LERIA O 5 A 02