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Ordinanza — n. 12596/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12596/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVETTO GIUSEPPINA nato a PALERMO il 15/07/1969 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppina Rovetto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello sono privi di specificità perché non affrontano l'argomento speso dalla Corte di merito circa le censure proposte con l'atto di appello, meramente riproduttive di una versione dei fatti che aveva già trovava smentita documentale nel verbale di verifica degli ispettori dell'ente erogatore dell'energia elettrica;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnazione della cancellazione soppressione della rendita d'invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVETTO GIUSEPPINA nato a PALERMO il 15/07/1969 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppina Rovetto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello sono privi di specificità perché non affrontano l'argomento speso dalla Corte di merito circa le censure proposte con l'atto di appello, meramente riproduttive di una versione dei fatti che aveva già trovava smentita documentale nel verbale di verifica degli ispettori dell'ente erogatore dell'energia elettrica;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vi