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Ordinanza — n. 12594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and misapplying mental health defense criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario De Giglio's appeal against the Bari Court of Appeal's 2020 judgment inadmissible. The appellant argued the lower court failed to thoroughly examine the imputability of the accused regarding a personality disorder, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected points. The court ruled that the timing between the diagnosis and the crime, combined with the lack of a direct link to the offense, rendered the issue non-decisive, while the balancing test was properly applied under relevant penal code articles.

Regesto Legislator

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Art. 69, 132, 133 cod. pen.; An appeal lacking specificity and merely reproducing already dismissed arguments is inadmissible, and a late-raised issue regarding mental health defenses is disregarded if no causal link to the crime is established.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mental health defense criteria imputability personality disorder judicial discretion penal code repetitive argument dismissal malattia psichica perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MARIO nato a BARI il 27/01/1959 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mario De Giglio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato approfondimento della questione relativa alla imputabilità del prevenuto è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito;

Rilevato che la Corte aveva, non illogicamente, osservato come la tardiva prospettazione della questione non assumesse rilievo decisivo in considerazione della mancata prospettazione del collegamento fra il lamentato disturbo di personalità ed il fatto-reato e, ancor più, per il disallineamento cronologico fra la diagnosi del disturbo e la consumazione dell'illecito penale; Considerato che il motivo relativo al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato posto che lo stesso appare rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 69, 132 e 133 cod. pen., criteri la cui applicazione rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice del merito;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente En