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Ordinanza — n. 12593/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12593/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12593/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI NADIR nato a BORGOSESIA il 14/04/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di VERCELLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nadir Degachi avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 2 marzo 2021 di applicazione della pena patteggiata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni: è sottoscritto personalmente dall'imputato (e non da un difensore iscritto nell'apposito albo), è privo di qualsivoglia argomentazione e non è stato avanzato per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen..

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di essere sentito violazione delle forme sostanziali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGACHI NADIR nato a BORGOSESIA il 14/04/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di VERCELLI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nadir Degachi avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli del 2 marzo 2021 di applicazione della pena patteggiata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni: è sottoscritto personalmente dall'imputato (e non da un difensore iscritto nell'apposito albo), è privo di qualsivoglia argomentazione e non è stato avanzato per i motivi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen..

Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stelo Pal j t DEPWITATO IN CAN ERA (‘ j ' t (Ugl, • \,!_/::`