Ordinanza — n. 12592/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCHI DAVIDE nato a PIAZZA ARMERINA il 26/06/1975 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Davide Meschi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata inconfigurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; la Corte, sul punto, aveva poi, non illogicamente, osservato che i tre anelli sottratti alla persona offesa non potevano certo considerarsi dei beni di valore particolarmente tenue;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12592/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCHI DAVIDE nato a PIAZZA ARMERINA il 26/06/1975 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Davide Meschi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata inconfigurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; la Corte, sul punto, aveva poi, non illogicamente, osservato che i tre anelli sottratti alla persona offesa non potevano certo considerarsi dei beni di valore particolarmente tenue;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Steflp yira s DEP02!""riTO IN CAN