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Ordinanza — n. 12591/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as aggravating circumstance argument not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the argument contesting the aggravating circumstance of cunning was not raised during the appeal proceedings. The court noted that the theft was actually facilitated by the defendant's own manipulations of the victim, rendering the claim factually unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal argument contesting an aggravating circumstance is inadmissible if not raised in the appeal brief and is manifestly unfounded given the facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravating circumstance cunning second instance procedure manifestly unfounded claim procedural default rule furto aggravato truffa aggravata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ JIMMY ANDRES nato il 18/01/1978 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Jimmy Andres Lopez avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 gennaio 2021; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposto con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella impugnata sentenza; e che, comunque, il motivo è anche manifestamente infondato posto che il furto era stato attuato proprio grazie alle manovre operate dal prevenuto sulla persona offesa;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefDo P DEPC:1TATO IN CANCELLERIA 0 5 A 202