Italian Court dismisses appeals against criminal liability declaration as mere factual complaints lack legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gioacchino and Liborio Martorana inadmissible. The applicants argued against the factual basis of their criminal liability for attempted aggravated theft, claiming the court's reasoning was illogical. The court rejected these arguments, ruling that such complaints constitute mere factual grievances rather than valid legal grounds for review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or alleged illogical reasoning regarding the evidence do not constitute admissible grounds for review in a jurisdictional proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTORANA GIOACCHINO nato a PALERMO il 24/04/1962 MARTORANA LIBORIO nato a PALERMO il 17/04/1990 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gioacchino e Liborio Martorana avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto poi la Corte di merito aveva non illogicamente osservato come non vi fosse elemento alcuno da cui il prevenuto avrebbe potuto dedurre che il tronco di ulivo che stava asportando fosse stato abbandonato dal proprietario del fondo.
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSITATO IN CANC À EA oggi, O