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Ordinanza — n. 12589/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial judge's discretionary power under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Falsone inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal of Palermo. The court held that the quantification of the penalty is a matter of judicial discretion governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code, which the lower court correctly exercised. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence severity constitutes the discretionary power of the trial judge, rendering appeals based on sentencing errors inadmissible when the lower court adhered to statutory principles.

Parole chiave

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sentencing discretion judicial review limits Penal Code provisions inadmissible appeal procedural costs falsa dichiarazione della parte facoltà di astenersi dal testimoniare verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE SALVATORE nato a ALCAMO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Salvatore Falsone avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i motivi relativi alla dosimetria della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato anche considerando la minima misura della pena fissata per l'odierna imputazione, in continuazione con quella inflitta in occasione di una precedente condanna.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefav P?rttà_ 3 3 t DEPOSITATO IN CANCE LERIA 5 A