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Ordinanza — n. 12587/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain as inadmissible for non-qualifying procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Diviccaro's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Diviccaro argued the trial judge failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held this ground does not meet the narrow statutory exceptions for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal misclassification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation procedural error Italian criminal procedure court costs award motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVICCARO ANTONIO nato a BARLETTA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI-ctatóavvt575-3T udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Antonio Diviccaro avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 26 febbraio 2021, di applicazione della pena concordata fra le parti; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.

è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. che consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittori6Stanislao Scarlini Stefada, P DEPOSITATO N CAN O 5 A 0