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Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIROLAMO nato a PALERMO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Girolamo Cassarà avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di appello, come rilevato nella sentenza impugnata, erano del tutto privi di valida argomentazione affastellando censure varie senza distinzione ed approfondimento alcuno e che, pertanto, gli stessi dovevano considerarsi privi di specificità, così come del resto lo sono anche i motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIROLAMO nato a PALERMO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Girolamo Cassarà avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di appello, come rilevato nella sentenza impugnata, erano del tutto privi di valida argomentazione affastellando censure varie senza distinzione ed approfondimento alcuno e che, pertanto, gli stessi dovevano considerarsi privi di specificità, così come del resto lo sono anche i motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cosa generica spese generali allegazioni insufficientemente motivate carenza di sostanza economica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIROLAMO nato a PALERMO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Girolamo Cassarà avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di appello, come rilevato nella sentenza impugnata, erano del tutto privi di valida argomentazione affastellando censure varie senza distinzione ed approfondimento alcuno e che, pertanto, gli stessi dovevano considerarsi privi di specificità, così come del resto lo sono anche i motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittof-itanislao Scarlini SteRn9 Palla ty.., jo( DEPOSITATO IN CAN 4. ER1A 0 5 AP