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Ordinanza — n. 12584/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence as penalty quantification falls within trial judge's discretion under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicolae Chiriac inadmissible regarding the criminal sentence imposed by the Court of Appeal in Trento. The appellant argued against the specific penalty measure, but the court found the claim manifestly unfounded because sentencing quantification is a matter of judicial discretion governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The quantification of the criminal penalty falls within the discretionary power of the trial judge, and appeals challenging this specific measure are inadmissible if the lower court did not deviate from the established principles.

Parole chiave

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criminal penalty quantification judicial discretion sentencing inadmissible appeal Corte di Cassazione Penal Code provisions ricorso per cassazione gravi addebiti penali asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC NICOLAE nato il 29/12/1991 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nicolae Chiriac avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 7 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini -7 Palla Stef7t DEPOSITATO IN CAN ELLE \.) oggi, O 5