Ordinanza — n. 12583/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAPORE FRANCESCO nato a TARANTO il 10/08/1964 ANGELINI NICOLA nato a TARANTO il 21/12/1986 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Francesco Vapore e Nicola Angelini avverso la sentenza -Wfs, della Corte di appello LecceiViel 21 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, inerenti: - per Vapore, la misura della pena; - per Angelini, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAPORE FRANCESCO nato a TARANTO il 10/08/1964 ANGELINI NICOLA nato a TARANTO il 21/12/1986 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Francesco Vapore e Nicola Angelini avverso la sentenza -Wfs, della Corte di appello LecceiViel 21 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, inerenti: - per Vapore, la misura della pena; - per Angelini, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità;
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base delle condanne, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (il danno non poteva considerarsi lieve trattandosi della cessione di banconote di non piccolo taglio; non vi erano ragioni che deponessero per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la misura delle pene è manifestamente infondato avendo la Corte fatto congruo riferimento ai criteri di legge;
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio-2Stanislao Scarlini Ste