Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12581/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12581/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTRI ROSARIO nato a CALTANISSETTA il 20/01/1958 avverso la sentenza del 07/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Celestri Rosario ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata al casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come furto pluriaggravato, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: trafugamento dal cimitero monumentale di Catania di una biga antica di notevole valore; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena principio della doppia incriminazione modifica della sentenza sentenza penale errore nella commisurazione della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELESTRI ROSARIO nato a CALTANISSETTA il 20/01/1958 avverso la sentenza del 07/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Celestri Rosario ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata al casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come furto pluriaggravato, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: trafugamento dal cimitero monumentale di Catania di una biga antica di notevole valore; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier ensore Il Presidente Elisabe ta Morosi i Steftlor t.., DEPO:—TATO