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Ordinanza — n. 12579/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal execution regarding drug trafficking continuation due to lack of specific intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Maria Bevilacqua's cassation appeal inadmissible regarding the execution of a continuation order for drug trafficking. Bevilacqua argued that the lower court illogically ignored the specific spatial and temporal context of her crimes, which were committed over a short period. The court rejected this, ruling that the execution judge correctly identified a habitual lifestyle of drug dealing rather than a single specific intent, making the brief timeframe irrelevant to the continuity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The execution judge must verify concrete indicators of continuity such as homogeneity and spatial-temporal proximity; a mere repetition of acts due to a generic lifestyle does not constitute a single unitary intent required for criminal execution.

Parole chiave

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criminal execution continuation of crime drug trafficking habitual lifestyle specific intent cassation inadmissibility spatial temporal proximity criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Antonio Di Blasio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Di Blasio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARIA nato a PESCARA il 16/02/1979 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Maria Bevilacqua, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dal Tribunale di Teramo in data 9/1/2014, relativamente alla cessione di 1,67 grammi di eroina in favore di Marta Messina, commessa il 6/9/2013 a Villarosa di Martinsicuro nonché a più cessioni, circa 30, poste in essere nei confronti di Marta Messina il 6/9/2013 e in epoca precedente e prossima, presso l'abitazione dell'imputata in Via Roma a Martinsicuro;

2) dalla Corte di appello di L'Aquila in data 1/12/2017, relativamente a più episodi di cessione nei confronti di quattro acquirenti abituali della Bevilacqua, diversi dalla citata Messina.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Bevilacqua, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Di Blasio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice abbia illogicamente obliterato l'identità delle norme violate, l'identità del contesto spaziale e il brevissimo lasso temporale in cui erano stati perpetrati gli episodi illeciti, peraltro con le medesime modalità esecutive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole u1-2 causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come dal certificato penale della Bevilacqua fosse emerso che i reati scrutinati in quella sede si iscrivessero in una lunga serie di precedenti penali specifici, alcuni assai risalenti nel tempo, di tal che doveva ritenersi che essi fossero indicativi di un sistema di vita caratterizzato dall'esercizio abituale della cessione di sostanze stupefacenti, rendendo irrilevante la commissione dei fatti a distanza di un breve lasso temporale e il contesto spaziale che accomunerebbe le condotte poste in essere dalla Bevilacqua, essendo la vicinanza temporale dei fatti e l'identità del contesto del tutto compatibili con la professionalità nel delitto. 3.1.

A fronte di tale motivazione, congrua è logica, il ricorso si è limitato a ribadire gli elementi già posti a fondamento dell'istanza originaria, senza nondimeno articolare efficaci censure in ordine al percorso logico- argomentativo del provvedimento in esame, che ha ritenuto le nuove condotte illecite come riferibili a uno stile di vita e non a una unitaria, ancorché generica, cornice deliberativa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi ichele Bia7hfcia, u2LkAA- 2 I,(