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Ordinanza — n. 12578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on unauthorized reentry crime due to permanent nature of offense and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the crime of unauthorized reentry possesses a permanent nature extending from expulsion until the date of the offense's discovery. The defendant argued the statute of limitations had expired based on a favorable interpretation of the reentry date, but the court held the limitation period began only upon the actual finding of the crime in 2014. Consequently, the six-year and six-month limitation period had not yet elapsed at the time of the appellate judgment, warranting the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The crime of unauthorized reentry by an expelled foreigner is a permanent offense, meaning the limitation period commences solely upon the cessation of the illegal stay or the discovery of the crime, not upon the initial act of reentry.

Parole chiave

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unauthorized reentry crime permanent offense nature statute of limitations expulsion reentry Cassation inadmissibility allontanamento ritorno legittimo ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver la Corte di appello prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Luciano Bertoluzza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Luciano Bertoluzza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver la Corte di appello prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10716 del 2/3/2010, Altin
Sez. 1, n. 35197 del 6/11/2020, Sassi
246517 - 01; Sez. 1, n. 35197 del 6/11/2020, Sassi, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRE ALI' nato il 02/10/1981 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/10/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 8/10/2014 con la quale Ali' Mejre era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di reclusione, inflitta, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, destinatario del provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza di Venezia datato 14/7/2011 e rimpatriato coattivamente dalla Questura di Belluno in data 28/12/2011, in mancanza di autorizzazione del Ministro dell'Interno, violava il divieto di fare rientro sul territorio nazionale Italiano entro 5 anni previsti; fatto accertato in Bologna il 21/9/2014.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Mejre, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luciano Bertoluzza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per non aver la Corte di appello prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che alla data della pronuncia dell'a sentenza di appello il reato de quo si fosse ormai prescritto, essendosi il medesimo consumato al momento del reingresso dell'espulso sul suolo italiano, da collocare, secondo una soluzione ispirata al favor rei, in data 15/7/2011, ovvero nel giorno successivo a quello di esecuzione dell'espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura permanente, perché è diretto a impedire l'illegale rientro e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, e dunque la continuità della condotta antigiuriclica protratta nel tempo (Sez. 1, n. 10716 del 2/3/2010, Altin, Rv. 246517 - 01; Sez. 1, n. 35197 del 6/11/2020, Sassi, Rv. 280054 - 01).

3. Ne consegue che il relativo termine prescrizionale è iniziato a decorrere dal momento della cessazione della permanenza, ovvero dal 21/9/2014, data dell'accertamento del reato. Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 6/10/2020, il delitto contestato non era ancora prescritto, non essendo decorso, tenuto conto degli eventi interruttivi, il termine ordinario di sei anni e sei mesi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi ìichele ian hi , utv, 1 ' DEPI7.