Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty arguments during second instance agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived all penalty-related arguments during the second instance proceedings. The appellant, Rosario Condorelli, challenged the appellate court's sentence reduction, arguing errors in sentencing satellite crimes and the balance of mitigating factors against recidivism. The court ruled that the agreement on the final penalty constituted a procedural preclusion, barring any further review of waived issues under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The agreement on the penalty in the second instance creates a procedural preclusion that renders subsequent cassation appeals regarding waived issues inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ROSARIO nato a CATANIA il 17/05/1961 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti\ udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 10/2/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania emessa in data 20/2/2013, ha rideterminato la pena inflitta a Rosario Condorelli, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura, rispettivamente, di 3 anni di reclusione e di 1.400 euro di multa.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Condorelli per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Lucia D'Anna, ciascuno deducendo, con un singolo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il non corretto esercizio dei poteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. nella concreta determinazione della dosimetria sanzionatoria concernente gli aumenti di pena previsti per i reati satellite, nonché nel mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi concernono, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258-01). 3.1.
Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini che sono accolti dalla Corte di appello con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena e di giudizio di comparazione tra circostanze (cfr. fogli 3 e 4 della sentenza di appello), con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte degli imputati e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena e di giudizio di comparazione tra circostanze.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389-01). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Miche e iapi C9-2-U