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Ordinanza — n. 12572/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to use a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Pellicani's personal cassation appeal inadmissible because it was filed after the law requiring defense counsel for such appeals took effect. Pellicani argued for the continuation of crimes and a specific sentence, but the court noted the procedural violation regarding the lack of a qualified lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and Pellicani was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the accused after the relevant law entered into force is inadmissible unless signed by a qualified defense lawyer.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal qualified defense lawyer procedural requirement personal appeal revisione della sentenza penale esame delle censure formali violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANI VINCENZO nato a BARI il 27/01/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22/1/2021, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata in data 28/8/2015 dal Tribunale di Bari, appellata da Vincenzo Pellicani, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati nel relativo processo e quelli oggetto della sentenza n. 3102/16 pronunciata nei confronti dello stesso Pellicani dal Tribunale di Bari in data 8/6/2016, confermata dalla Corte di appello di Bari e divenuta irrevocabile in data 1/12/2017, ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno, 3 mesi e 20 giorni di reclusione.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pellicani ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositato in Cancelleria in data 23/3/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi frelefli nchi 15-kat DEP TATO IN CANC E oggi, O