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Ordinanza — n. 12570/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses Cassation appeal on illegal entry, converting it to appeal due to fine plus expulsion penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the cassation appeals filed by two foreign nationals convicted of illegal entry and stay. The lower court imposed fines and expulsion orders, which the defendants argued violated EU Directive 2008/115/EC regarding voluntary departure options. The court ruled that sentences combining monetary fines with expulsion are appealable, not subject to cassation review, and thus converted the appeals into appeals before the Court of Appeal in Ravenna.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis d.lgs. 286/1998; Art. 7 Directive 2008/115/EC: Sentences imposing monetary fines combined with expulsion orders are appealable and not subject to cassation review, as cassation applies only to fines alone.

Parole chiave

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illegal entry and stay expulsion as penalty monetary fine substitution cassation conversion to appeal Directive 2008/115/EC foreign nationals liability Italian immigration law uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Con sentenza in data 22/12/2020, il Giudice di pace di Lugo ha condannato Aboraia Abdelmonem Gamal Abouelmagd e Sheir Mohamed Abdelwahab Mahmoud alla pena, rispettivamente, di 7.500,00 euro di ammenda e di 6.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato previsto dall'art. 10-bis, d.lgs.
Direttiva CE n. 115 del 2008
7, Direttiva CE n. 115 del 2008.
Art. 7, paragrafo 4, della Direttiva CE n. 115 del 2008
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, Direttiva CE n.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Antonio Diogene, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Diogene, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, Safi Tariq
Sez. 1, n. 52 del 1/12/2010, dep. 2011, El Arjani
Sez. 1, n. 52 del 1/12/2010, dep. 2011, El Arjani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABORAIA (CUI:05AXU54) ABDELMONEM GAMAL ABOUELMAGD nato il 18/08/1999 SHEIR (CUI: 055DSYM) MOHAMED ABDELWAHAB MAHMOUD nato il 23/07/2000 avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIUDICE DI PACE di LUGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22/12/2020, il Giudice di pace di Lugo ha condannato Aboraia Abdelmonem Gamal Abouelmagd e Sheir Mohamed Abdelwahab Mahmoud alla pena, rispettivamente, di 7.500,00 euro di ammenda e di 6.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, perché, quali cittadini stranieri, facevano ingresso nel territorio dello Stato o comunque vi si trattenevano in violazione delle disposizioni del d.lgs. 286 del 1998; fatto accertato in Fusignano in data 4/2/2020.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i due imputati, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Diogene, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, Direttiva CE n. 115 del 2008. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice abbia violato l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale che, imponendo l'espulsione quale risposta sanzionatoria penale, non consenta all'interessato di fruire dell'opzione della partenza volontaria in tutti i casi estranei alla previsione di deroga dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva CE n. 115 del 2008.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace in relazione al reato di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione, atteso che la previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace è limitata a quelle di condanna alla sola pena pecuniaria (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, Safi Tariq, Rv. 265417 - 01;

Sez. 1, n. 52 del 1/12/2010, dep. 2011, El Arjani, Rv. 249435 - 01) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere convertiti in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. PER QUESTI MOTIVI Convertiti i ricorsi in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore )1 Il Presidente Carlo Renoldi ich I Bichi 5 , u2aLut, (3.AA A DEPOSITATO IN CAN