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Ordinanza — n. 12568/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground of acquittal under Art. 129 CPP is no longer a valid reason for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Miggiano inadmissible de plano. The lower court had convicted the defendant for crimes involving illegal possession of firearms and related offenses, but the appellant argued the judge failed to explain why acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not applied. The Court ruled that following legislative reforms, such grounds are no longer admissible for cassation appeals, limiting admissible grounds to specific categories like legal qualification errors or sentencing illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The grounds for acquittal under Art. 129 c.p.p. are no longer admissible for cassation appeals, which are restricted to specific statutory categories.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility grounds for acquittal Article 129 Code of Criminal Procedure legislative reform 2017 inadmissible de plano infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, c.p.p.
In particolare, il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto l'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Law n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 16/6/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato a Cosimo Miggiano, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ladislao Massari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto l'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGGIANO COSIMO nato a GALATINA il 09/02/1981 avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE\ dato avviso alle parti;

1. udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 16/6/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato a Cosimo Miggiano, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo a), 648 cod. pen. (capo b), 697 cod. pen. (capo c), 2 e 7 legge n. 895 del 1975 (capo d).

2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ladislao Massari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129, 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen. In particolare, il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto l'insussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oggetto delle doglianze articolate con l'odierno ricorso.

4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi icha chi t kkAA DEPOS!TATO