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Ordinanza — n. 12567/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order for home detention due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that the lower court's reasoning was insufficient. The applicant argued the trial court failed to address specific reasons for denying home detention, citing relevant criminal history. The court ruled that the defense's arguments were merely re-evaluations of the trial judges' substantive assessment rather than procedural violations warranting nullity.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606 c.p.p.: The court holds that appeals based on the apparent nature of reasoning are inadmissible if they constitute mere re-evaluations of the trial court's substantive judgment rather than demonstrating a procedural violation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility home detention surveillance apparent reasoning nullity substantive re-evaluation procedural nullity requirements aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Luigi Marinelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Luigi Marinelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI LIVIO nato a SAN SEVERO il 07/12/1978 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato rigettato l'istanza di affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare proposta nell'interesse di Livio Gagliardi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gagliardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Marinelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la motivazione sia del tutto apparente, non affrontando le ragioni effettive che renderebbero la misura richiesta inidonea, posto che Gagliardi, oltre a riportare condanne per fatti risalenti, non annovererebbe, tra i suoi precedenti, condanne per evasione o per violazione delle misure domestiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure difensive, oltre che genericamente articolate, si risolvono in argomentazioni di carattere sostanzialmente rivalutativo rispetto all'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, i quali hanno sottolineato, accanto ai precedenti penali di Gagliardi, la successiva condotta irregolare, l'assenza di segnali di progresso e la persistente mancanza di revisione critica verso le condotte illecite del passato, giungendo a formulare, in maniera non manifestamente illogica, un giudizio di manifesta inaffidabilità dell'odierno ricorrente, per l'incapacità della detenzione domiciliare di evitare la reiterazione di reati.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore uLfuLA,k) » Il Presidente Carlo Renoldi Kchet\e pli chi WArk DEPOSITATO IN CANC