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Ordinanza — n. 12565/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12565/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to cite specific legal grounds required by recent amendments. The lower court had sentenced the defendant based on a joint request from both parties, which the appellant argued lacked sufficient reasoning. The Court ruled that generic complaints about sentencing criteria do not meet the strict admissibility thresholds established by the new law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals must cite specific legal grounds such as erroneous legal qualification or illegality of the sentence; generic complaints regarding the reasoning of the sentencing decision do not satisfy these requirements and result in immediate inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility de plano sentencing reasoning joint request penalty procedural amendments 2017 cassation appeal grounds tentato omicidio aggravato sanzione penale assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena ex art.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 29/6/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a Michele Valsecchi, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
pen., in relazione alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALSECCHI MICHELE nato a LECCO il 15/12/1994 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCOdato avviso alle parti; k u la la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 29/6/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a Michele Valsecchi, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2).

2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marcello Perillo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. Il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto corretto determinare la pena nella misura indicata, senza limitarsi alla riproduzione di mere formule di stile.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; situazioni che non ricorrono nel caso di specie, ove le censure si appuntano su una generica assenza di indicazioni in ordine ai criteri adottati per la concreta determinazione della pena, in realtà applicata proprio sulla base della richiesta delle parti.

4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi \hcteg y i jZ WA DEPOSITATO . 1_ •1 _9.