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Ordinanza — n. 12562/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual motivation regarding parole permission denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was generic and the second lacked specific factual motivation. The appellant argued the lower court ignored a defense regarding his positive detention progress and past parole usage, while also claiming insufficient reasoning on the refusal criteria. The court found the lower tribunal had explicitly stated its reasons, which focused on the need for updated treatment strategies due to the detainee's alcohol dependency and the necessity of additional observation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and non-decisive, or if the lower court's reasoning is sufficiently explicit regarding the factual elements and legal criteria for the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds parole permission detention progress alcohol dependency treatment strategy costs of proceedings allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Giuseppina Di Bucchianico, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 13 Cost.
Art. 111, sesto comma Cost.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppina Di Bucchianico, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO FIORINDO nato a L'AQUILA il 08/06/1960 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Fiorindo Di Rocco avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva respinto l'istanza di permesso premio proposta dal detenuto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Rocco, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppina Di Bucchianico, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., non avendo l'ordinanza impugnata tenuto in alcun conto una memoria difensiva, tempestivamente depositata, nella quale si dava atto del positivo andamento della detenzione di Di Ruocco e del fatto che egli, in precedenza, avesse già fruito di permessi premio. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione agli artt. 13 e 111, sesto comma, Cost. Il Tribunale avrebbe dovuto indicare con precisione gli elementi di fatto dai quali desumere i criteri di scelta per il rigetto della richiesta di permesso premio, quale istituto diverso dalle altre misure alternative e suscettibile di differenti parametri di valutazione e avrebbe, altresì, dovuto indicare sia la idoneità degli elementi a carico, sia la non rilevanza degli elementi raccolti dal Pubblico ministero e dal difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, la censura è generica, siccome non decisiva nella sua articolazione. Ciò in quanto la mancata valutazione della memoria sottende, nella prospettazione difensiva, una svalutazione del profilo attinente all'andamento del percorso detentivo, asseritamente qualificato da una positiva adesione al trattamento risocializzante e dalla positiva fruizione, in passato, di permessi premio. Tali aspetti, nondimeno, 'risultano essere stati all'evidenza ritenuti recessivi, in sede di merito, rispetto al dato connesso alla necessità di un supplemento di osservazione della personalità, imposta dal sopravvenire di un provvedimento di cumulo che ha allontanato il fine pena e, soprattutto, da alcune ambiguità emergenti dall'osservazione penitenziaria, che hanno rivelato una significativa fragilità connessa alla dipendenza dall'alcol, costituente un fattore potenzialmente criminogeno rispetto al quale si è ritenuto necessario attuare idonee strategie trattamentali attraverso l'azione dei servizi territoriali.

3. Generica è anche la doglianza articolata con il secondo motivo, avendo l'ordinanza, in realtà, esplicitato le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di respingere il reclamo; ragioni che pertengono al puntuale scrutinio dei requisiti di concedibilità del permesso premio, connessi alla natura trattamentale dell'istituto e al suo necessario inserirsi nell'ambito di una complessiva strategia rieducativa, che lo stesso personale penitenziario ritiene, allo stato, bisognevole di un aggiornamento.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Michele i nchi ,