Ordinanza — n. 12554/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 27 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'istanza di reclamo in materia di liberazione anticipata proposta nell'interesse di Pietro Moccardi, rilevando l'infondatezza delle censure formulate in ordine ad asserite irregolarità nella notifica di una sanzione disciplinare posta a base del mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12554/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Moccardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Margaritelli, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCARDI PIETRO nato a NAPOLI il 13/12/1971 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'istanza di reclamo in materia di liberazione anticipata proposta nell'interesse di Pietro Moccardi, rilevando l'infondatezza delle censure formulate in ordine ad asserite irregolarità nella notifica di una sanzione disciplinare posta a base del mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Moccardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Margaritelli, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.27, 111 Cost., 666 e 678 cod. proc. pen. con riferimento agli art. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta violazione disciplinare, consistente nella realizzazione di un assembramento con altri detenuti, finalizzato ad acquisire informazioni sulla identità di altri ristretti, ritenuti responsabili di essere dei delatori, e nel successivo rifiuto di fare rientro nella camera di detenzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 27, 111 Cost., 666 e 678 cod. proc. pen. con riferimento agli art. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rilevanza della isolata violazione disciplinare rispetto al complessivo andamento della detenzione nel corso del semestre di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che le censure difensive hanno natura eminentemente fattuale, risolvendosi in una differente ricostruzione della vicenda oggetto di valutazione, articolata attraverso censure nuove rispetto all'originaria deduzione difensiva, attinente, secondo quanto ricavabile dal tenore del provvedimento impugnato, sul punto non contestato dal ricorso, a mere violazioni del procedimento disciplinare, peraltro motivatamente escluse dal Tribunale di sorveglianza.
3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, si è al cospetto di deduzioni meramente rivalutative rispetto all'apprezzamento fattuale compiuto dai Giudici di merito, esposto con argomentazioni non manifestamente illogiche, le quali si sottraggono, conseguentemente, a qualunque possibilità di scrutinio in sede di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiarà inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ca