Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual grounds and failure to prove lack of contacts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific reasons for his inability to collaborate on facts not central to his conviction. The applicant argued he had no contact with foreign drug suppliers and that seized money did not involve him personally, but the court found these arguments too general and contradictory to the evidence. Consequently, the court ruled that the lower tribunal's reasoning was sufficient and the appeal lacked the necessary specificity required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order refusing a collaboration request is inadmissible if the applicant fails to specify the factual grounds for his inability to collaborate or contradicts the established evidence without concrete proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERA FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/06/1985 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di accertamento dell'impossibilità della collaborazione proposta, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. peri., nell'interesse di Francesco Spera, in vista della concessione di un permesso premio.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Spera, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Pasquale Morra, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia rigettato la richiesta del condannato sul presupposto che questi non abbia reso dichiarazioni collaborative, senza però indicare le ragioni per le quali egli sarebbe stato in grado di prestarle. Invero, quanto al reato associativo, Spera non sarebbe stato condannato per i c.d. viaggi in Olanda, ma soltanto per il "reato-fine" relativo allo stupefacente sequestrato a Civitavecchia il giorno 8/12/2013; e non avendo avuto contatti con i fornitori della droga in terra ispanica egli non sarebbe stato in grado di riferire sul punto.
Quanto, poi, al sequestro di danaro operato in data 17/2/2014, esso non riguarderebbe la posizione di Spera (all'epoca già detenuto) e la stessa associazione, non essendo stato provato che Coppola non fosse personalmente interessato al danaro, a prescindere dal fatto di essere partecipe dell'associazione unitamente a Spera e agli altri coimputati. Né rileverebbero, al riguardo, le dichiarazioni rese da Abaco e Sicignano, relative non ai fatti di cui Spera è stato ritenuto responsabile, bensì ad altre vicende, narrate dai collaboratori di giustizia e non riscontrate (come per il riferimento al fatto "che il mandante delle operazioni era un soggetto di Napoli della zona di Scampia").
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che, da un lato, l'accertamento ex art. 58-ter Ord. pen. deve estendersi anche ai fatti di reato che, pur non ostativi, siano finalisticamente collegati a quelli assolutamente ostativi di cui al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen., in quanto inclusi nel medesimo disegno criminoso (cfr. Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677-01); e, dall'altro lato, che l'accertamento di cui trattasi deve limitarsi ai soli fatti e responsabilità che hanno formato oggetto della sentenza irrevocabile. Pertanto, l'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. non può essere interpretato nel senso di ritenere che il condannato potrebbe rendere dichiarazioni in relazione a situazioni, non oggetto del giudizio, di cui potrebbe essere a conoscenza per la propria posizione all'interno del gruppo criminale di appartenenza, in quanto ciò potrebbe comportare l'assoluta indeterminatezza dei presupposti richiesti, con conseguente eccessiva discrezionalità per l'organo giudicante.
Ove la norma consentisse. di respingere una richiesta di collaborazione impossibile sul rilievo che il patrimonio di conoscenze del condannato sia di tale ampiezza da travalicare i limiti dei fatti concreti per i quali sia stato chiamato a rispondere in giudizio e, poi, condannato, si aprirebbe la strada alla valorizzazione di fatti, circostanze, rapporti personali e collegamenti criminali, in relazione ai quali il condannato potrebbe non avere mai avuto la possibilità di difendersi in giudizio.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata, dopo avere dato atto degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di condanna, che hanno consentito di accertare l'esistenza di una societas sceleris finalizzata alla commissione di una indeterminata serie di reati di traffico, anche internazionale, di stupefacenti, coordinata anche da Francesco Spera, ha evidenziato la possibilità, per il detenuto, di riferire su una serie di circostanze particolarmente rilevanti, avuto riguardo al ruolo dal medesimo svolto in seno all'associazione, quale promotore, organizzatore e finanziatore del traffico di sostanze stupefacenti.
In particolare, il Tribunale si è riferito ai fornitori, non identificati, della sostanza stupefacente dalla Spagna e dall'Olanda, con cui Spera doveva avere necessariamente dei contatti, essendo egli investito dell'organizzazione e del finanziamento dell'acquisto della droga; nonché ad altri partecipi del sodalizio, anch'essi mai individuati, avendo lo stesso Gip osservato che l'associazione era diretta "tra l'altro, da almeno tre degli attuali imputati", che era "composta da persone fidate con il loro incarico di autisti nel trasporto di stupefacenti, tra cui almeno due degli attuali imputati" e che tra i ricettori della droga in Italia vi erano "almeno tre degli attuali imputati".
Inoltre, l'ordinanza ha sottolineato la possibilità di riferire in relazione alla cospicua attività di spaccio posta in essere a partire dal traffico internazionale di droga e risultante, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese da Sicignano e da Abaco, nonché agli ulteriori episodi di trasporto di sostanza stupefacente dai due Paesi europei, essendo emerso che l'episodio che aveva portato al sequestro della sostanza a Civitavecchia non era certo il primo. A fronte della puntuale motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza e testé riassunta, il ricorso si è limitato a formulare censure di carattere fattuale e confutativo, in particolare quando lo stesso deduce l'assenza di contatti di Spera con i fornitori esteri, che invece l'ordinanza afferma sussistere come logico corollario della posizione apicale dal medesimo ricoperta; mentre, per altro verso, l'impugnazione si disinteressa del tutto del riferimento agli ulteriori, mai identificati, componenti dell'associazione, risultando, sul punto, all'evidenza aspecifico.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore iIl Presidente Carlo Renoldi i(c,t)94h