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Ordinanza — n. 12552/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12552/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12552/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 10/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Michele Ierna, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 800 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 865 del 1967 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12552/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 800 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 865 del 1967 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2).

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione restrizione della proprietà senza risarcimento rivendicazione della proprietà reati contro il patrimonio motivi protetti volontà di appropriarsi della cosa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 10/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Michele Ierna, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 800 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Salvatore Pappalardo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. pen
pen., in relazione alla configurabilità di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERNA MICHELE nato a CATANIA il 04/01/1990 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 10/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Michele Ierna, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 800 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 865 del 1967 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2).

2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Pappalardo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla configurabilità di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. Il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto configurabile il reato di ricettazione a carico dell'imputato.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; situazioni che non ricorrono nel caso di specie, ove le censure si appuntano su una generica assenza di motivazione in ordine alla riferibilità del reato in capo allo stesso imputato.

4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi ichelsiZic i