Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual motivation regarding early release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the prisoner's arguments regarding the lack of defense review and insufficient motivation. The prisoner argued that the lower court ignored his mental health risks and overvalued a disciplinary incident over his rehabilitation efforts. The Court ruled that the lower court's reasoning was specific and sufficient, as the disciplinary misconduct outweighed the claimed mental health issues, rendering the appeal's generic complaints unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, non-decisive, or fail to specify the factual elements required to challenge the lower court's evaluation of rehabilitation and disciplinary conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA DOMENICO nato a FRASCATI il 01/01/1995 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; LY'
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Domenico Spada avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta dal detenuto in relazione al semestre compreso tra il 14/10/2019 e il 13/4/2020, tenuto conto di un grave episodio disciplinare nel quale egli era stato coinvolto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Spada, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppina Di Bucchianico, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., non avendo l'ordinanza impugnata tenuto in alcun conto una memoria difensiva, tempestivamente depositata, nella quale si dava atto del positivo andamento della detenzione di Spada e della sua condizione di disagio psichico, tale da porlo a rischio di suicidio. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, per avere il Tribunale valutato, in maniera preponderante, il dato relativo alla irregolare condotta, laddove ai fini del beneficio dovrebbe aversi precipuo riguardo alla partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione agli artt. 13 e 111, sesto comma, Cost.
Il Tribunale avrebbe dovuto indicare con precisione gli elementi di fatto dai quali desumere i criteri di scelta per il rigetto della richiesta di liberazione anticipata, quale istituto diverso dalle altre misure alternative e suscettibile di differenti parametri di valutazione e avrebbe, altresì, dovuto indicare sia la idoneità degli elementi a carico, sia la non rilevanza degli elementi raccolti dal Pubblico ministero e dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo, osserva il Collegio che secondo il condiviso orientamento di legittimità, in tema di liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza, al fine del giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e sulla persistenza o meno di collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata, può avvalersi di accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria o di organismi giudiziari specializzati e può trarre utili elementi di valutazione dall'essere stato eventualmente il soggetto attinto dall'applicazione di sanzioni disciplinari di apprezzabile rilevanza (Sez. 1, n. 2886 del 12/7/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801-01). Dunque, nella nozione di partecipazione all'opera di rieducazione rientra, all'evidenza, anche la regolarità della condotta intramuraria del detenuto, quale indice sintomatico della effettiva adesione al percorso risocializzante. La relativa doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.
3. Quanto, poi, al primo motivo di ricorso, la censura è generica, siccome non decisiva nella sua articolazione. Ciò in quanto la mancata valutazione della memoria sottende, nella prospettazione difensiva, una svalutazione del profilo attinente all'andamento del percorso detentivo, asseritamente qualificato da una positiva adesione al trattamento risocializzante. Aspetto, questo, che la motivazione del provvedimento rende evidente essere stato ritenuto recessivo, con apprezzamento di merito, rispetto a una condotta intramuraria qualificata in termini di particolare gravità, come l'avere spintonato e minacciato un operatore della polizia penitenziaria. Né la prospettata condizione di disagio psichico può ritenersi significativa, non essendo stata dimostrata alcuna correlazione tra la stessa e la condotta di rilievo disciplinare qui in valutazione.
4. Generica è anche la doglianza articolata con il terzo motivo, avendo l'ordinanza in realtà esplicitato le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di respingere il reclamo; ragioni che pertengono al puntuale scrutinio dei requisiti di fattispecie come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.J,)\ PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi NI.chel9 Et,i,angli D utA2cLi2h- 1901