Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and insufficient motivation censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Graziano Husovic inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to adequately motivate the equivalence between recidivism and a statutory mitigation, as well as the excessive sentence imposed. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning regarding the severity of the crime and the defendant's attitude was logical and sufficient, and that reviewing the merits of sentencing is precluded at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a lack of motivation or erroneous application of law is inadmissible if the censure is merely reiterative and does not demonstrate a lack of logical coherence in the lower court's reasoning, as the court of appeal's assessment of the merits remains preclusive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC GRAZIANO nato a LUCCA il 20/07/1977 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
o6 1. Con sentenza in data 2342/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 13/3/2013 con la quale Graziano Husovic era stato condannato, all'esito di giudizio' abbreviato, alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione e di 4.100 euro di multa, inflitta per i reati, aggravati dalla recidiva reiterata quinquennale ritenuta equivalente all'attenuante di cui all'art. 5, legge n. 875 del 1967, di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e 'relativo munizionamento; fatti accertati in data 20/5/2011.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Claudia Pezzoni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione ai rilievi articolati nell'atto di appello in relazione al quantum della pena, ritenuto eccessivamente gravoso e in relazione al giudizio di equivalenza della recidiva rispetto all'attenuante dell'art. 5, legge n. 896 del 1967.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo profilo, osserva il Collegio che il giudizio di equivalenza delle circostanze è stato motivato alla luce della non modesta gravità del fatto e dell'atteggiamento tenuto dall'imputato nell'occasione del rinvenimento dell'arma, che egli aveva cercato di occultare. Una valutazione questa, motivata non illogicamente, che resiste alle censure meramente reiterative articolate con l'odierno ricorso, che sollecitano una rivalutazione di merito di quanto ritenuto, in maniera congrua e argomentata, dalla Corte territoriale.
3. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, concernente il quantum della pena applicata, anche in questo caso la sentenza impugnata ha diffusamente motivato le ragioni della scelta dosimetrica, a partire dalla gravità del fatto e dalla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e significativi precedenti penali. E anche in questo caso le censure difensive attengono al L merito della valutazione, rispetto alla quale si sollecita un differente apprezzamento, pacificamente precluso al Giudice di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi h" 0-AA