Cassation court dismisses appeal for non-continuity of criminal acts due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize criminal continuity. The appellant argued that his crimes were part of a single mafia organization's plan, but the court found the prosecution's reasoning logical and sufficient. The decision rests on the principle that continuity requires a pre-existing, unified criminal intent rather than merely repeated offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires a pre-existing, unified criminal intent encompassing multiple offenses, not merely repeated acts stemming from a generic lifestyle or separate criminal organizations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPA SALVATORE nato a CUTRO il 26/11/1968 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8/7/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Salvatore Cappa, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:
1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 26/5/2017, relativamente ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in Reggio Emilia dal 29/3/2013 al 15/5/2014;
2) dalla Corte di appello di Bologna in data 12/9/2017, relativamente ai reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., 110 e 629 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi in Mantova, Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Vicenza e Germania tra il 2012 e il 2015.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Cappa, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fausto Bruzzese, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che l'associazione per delinquere accertata con la sentenza indicata sub 2) fosse stata costituita per emettere fatture false, quale modalità di estrinsecazione criminale di un sodalizio mafioso, di tal che, nel momento dell'adesione a quest'ultimo, Cappa si sarebbe rappresentato di individuare le ditte interessate a partecipare al meccanismo decettivo, agendo attraverso la AZ Service Sri. I reati-scopo, inoltre, sarebbero stati commessi nelle stesse condizioni di tempo e di luogo. Né rileverebbe che rispetto ai reati fiscali non sia stata contestata l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, essendo tale circostanza differente, sul piano strutturale, dall'istituto della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come resistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione della riferibilità degli uni all'attività di un sodalizio mafioso e, degli altri, all'azione di altra consorteria, al primo estranea, sì da potersi ragionevolmente ipotizzare la riferibilità delle varie attività illecite a un programma di vita delinquenziale dell'imputato. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto apoditticamente, che i vari episodi fossero, invece, riconducibili all'azione del sodalizio mafioso. Censura fattuale e rivalutativa che, peraltro, non tiene conto che quand'anche l'assunto difensivo fosse dimostrato, esso non sarebbe in sé indicativo dell'esistenza, rispetto ai singoli reati-scopo delle distinte associazioni, di una unitaria cornice deliberativa alla quale riferirli.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Fela i