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Ordinanza — n. 12546/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses conditional release appeal due to generic lack of specific remorse evidence in the request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12546/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the conditional release order inadmissible. The applicant argued that the lower court failed to provide specific reasons for denying release and misapplied the law regarding his lack of remorse. The court rejected these claims because the lower court had already explicitly stated that the applicant's request lacked the specific elements of secure repentance required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b) c.p.p.; Art. 176 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has clearly identified the lack of specific elements of secure repentance in the applicant's request, rendering the complaint generic and unfounded.

Parole chiave

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conditional release appeal secure repentance requirement generic complaint inadmissibility lack of specific remorse Italian criminal procedure liberazione condizionale revoca dell'asilo assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 176 c.p.
pen:, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 176 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Roberta Formica, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 176 cod. pen
pen:, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 176 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELLO ALESSANDRO nato a GELA il 20/08/1967 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione condizionale proposta nell'interesse di Alessandro Emmanuello.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Emmanuello, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Roberta Formica, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla indicazione delle cause della inammissibilità dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen:, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 176 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta assenza dei requisiti per l'accesso al beneficio, fondata su un giudizio di pericolosità che sarebbe sfornito di qualunque riscontro, tenuto conto della mancanza di reéenti indagini a carico del detenuto e dell'estinzione del clan di riferimento. Sotto altro profilo, si stigmatizza che l'accesso al beneficio invocato sia stato subordinato, di fatto, alla collaborazione con la giustizia, obliterando gli innegabili progressi che il detenuto avrebbe compiuto nel corso dell'attuale detenzione, non potendo, al riguardo, prendersi in considerazione taluni provvedimenti disciplinari elevati a carico del medesimo e successivamente annullati a seguito di reclamo giurisdizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata ha, invero, evidenziato come la concessione del beneficio della liberazione anticipata presupponga, al di là di ogni profilo di ammissibilità dell'istanza correlato alla collaborazione con la giustizia o con la impossibilità/inesigibilità della medesima, che dall'osservazione , della personalità del condannato emergano elementi significativi del suo sicuro ravvedimento. Elementi che, nella specie, non erano stati in alcun modo indicati dal detenuto nella sua richiesta del detenuto, connotata, per tale ragione, da un tratto di insuperabile genericità.

JJ 3. A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso deduce, con il primo motivo, una generica doglianza imperniata sulla mancata esplicazione delle ragioni di inammissibilità, le quali, come detto, sono state, invece, puntualmente rilevate dal Tribunale di sorveglianza. 3.1. Quanto al secondo motivo, la difesa sottolinea come, a suo giudizio, le emergenze istruttorie avrebbero dimostrato che il percorso detentivo di Alessandro Emmanuello si sarebbe caratterizzato per una definitiva presa di distanza dai suoi trascorsi criminali. Tale assunto, nondimeno, si connota in termini sostanzialmente rivalutativi rispetto all'opposto giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza, che dopo aver evidenziato la mancata prospettazione di circostanze di fatto realmente suggestive di un sicuro ravvedimento del - detenuto, ha comunque messo in luce, da un lato, l'assenza di revisione critica connessa alla professione di innocenza per i fatti ascrittigli; e, dall'altro, la sottoposizione al regime differenziato, indicativa di una non superata indicazione prognostica sfavorevole in punto di pericolosità soggettiva.

Profili, questi, rispetto ai quali il ricorso non riesce ad articolare una convincente censura del tessuto motivazionale della decisione, limitandosi a deduzioni di carattere fattuale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi i c hreclaatcipi ok Ttm \:1'4 DEPOSITATO M