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Ordinanza — n. 12545/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for a unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alfredo Amato's appeal inadmissible regarding the recognition of criminal continuity. The lower court had rejected the request because the crimes occurred at different times and locations, suggesting a general propensity for deviance rather than a single criminal plan. The court upheld this decision, noting that the appellant failed to provide specific evidence of a unified deliberative framework beyond generic assertions.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires proof of a pre-existing, unified criminal intent present in the mind of the accused at the time of the first offense, distinguishing it from a mere inclination to repeat similar violations over time.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal intent judicial execution temporal distance spatial separation inadmissible appeal general propensity reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Carlo Benini, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Carlo Benini, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALFREDO nato a PALMI il 17/01/1973 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/2/2021, la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Alfredo Amato, la richiesta di riconoscimento in.executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in atti e della Corte di appello Brescia in data 27/9/2018.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Amato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Carlo Benini, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione si sia limitato a valutare unicamente il dato spazio-temporale, senza prendere in considerazione, in una valutazione di insieme, tutti gli ulteriori elementi di fatto suggestivi di una unitaria cornice deliberativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione della distanza temporale tra i vari episodi (gli uni risalenti ai primi mesi del 2010, gli altri al 2009 e al 2012), dalla realizzazione degli stessi in un differente contesto territoriale (gli uni a Bergamo e Brescia, gli altri a Reggio Emilia e provincia) e con il concorso di soggetti diversi.

Distanza temporale che, del tutto ragionevolmente, ha indotto il Giudice dell'esecuzione a ritenere che i vari episodi fossero riconducibili a un programma di vita delinquenziale dell'imputato, espressione di una generale propensione alla devianza. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra differenti violazioni rende inverosimile, in assenza di chiari riscontri di segno contrario, che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche quelle ulteriori), il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che gli elementi valutati non fossero significativi, rimandando alla prospettata sussistenza di ulteriori circostanze indicative di una unitaria deliberazione, peraltro nemmeno indicate in ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi p ickieZ