Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12544/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's release from prison before the appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had been released from prison prior to the filing deadline. The appellant challenged a lower court's refusal of a probationary placement and grant of home detention, arguing procedural errors and insufficient reasoning. The court ruled that the appeal was no longer viable since the underlying sentence had been fully served, eliminating the legal interest to contest the prior decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal against a surveillance court decision is inadmissible if the convicted person has been released from custody before the appeal period expires, resulting in a lack of legal interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
surrender of legal interest surveillance court appeal procedural inadmissibility release from custody statutory appeal period soppressione dell'aiuto sociale dipendenza dall'assistenza sociale restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Antonio Maior4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonio Maior4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso senza acquisire la relazione socio- familiare dell'Uepe.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU' il 12/10/1964 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J.72`

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Francesco Di Bella, contestualmente ammettendolo alla detenzione domiciliare.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Bella, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Maior4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso senza acquisire la relazione socio- familiare dell'Uepe. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della detenzione domiciliare in luogo della misura dell'affidamento.

3. Preliminarmente rileva il Collegio che secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'uopo acquisito, il ricorrente è stato scarcerato in data 3/11/2021 per fine pena, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Feulgiphi OLU DEPOSITATO IN CA ELLERIA