Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's release from prison before the appeal deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had been released from prison prior to the filing deadline. The appellant challenged a lower court's refusal of a probationary placement and grant of home detention, arguing procedural errors and insufficient reasoning. The court ruled that the appeal was no longer viable since the underlying sentence had been fully served, eliminating the legal interest to contest the prior decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: An appeal against a surveillance court decision is inadmissible if the convicted person has been released from custody before the appeal period expires, resulting in a lack of legal interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA FRANCESCO nato a CEFALU' il 12/10/1964 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J.72`
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 19/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Francesco Di Bella, contestualmente ammettendolo alla detenzione domiciliare.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Bella, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Maior4na, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666 cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso senza acquisire la relazione socio- familiare dell'Uepe. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione della detenzione domiciliare in luogo della misura dell'affidamento.
3. Preliminarmente rileva il Collegio che secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria all'uopo acquisito, il ricorrente è stato scarcerato in data 3/11/2021 per fine pena, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi Feulgiphi OLU DEPOSITATO IN CA ELLERIA