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Ordinanza — n. 12542/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for failing to use a mandatory lawyer due to 2017 law changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Samir Khammassi's appeal inadmissible because he filed it personally without a lawyer after the 2017 law took effect. The prisoner argued for personal representation, but the court noted that the 2017 statute explicitly required all appeals to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court ruled that the lack of a lawyer constituted a fatal procedural defect under the new legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals must be signed by a registered defense attorney, and failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal mandatory defense attorney prisoner rights procedural defect Law 103/2017 Court of Cassation legal representation ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMMASSI SAMIR nato il 18/10/1980 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAidat avviso alle parti‘ udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 21/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata proposta da Samir Khammassi, non avendo costui allegato all'impugnazione i relativi motivi.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Khammassi ha proposto personalmente ricorso per cassazione il 8/2/2021, trasmesso a questa Corte dall'Ufficio Matricola della Casa circondariale di La Spezia in pari data.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto .debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi pl e Jr DEPOSITATO IN