Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel under 2017 law reform on conditional release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without a registered defense lawyer. Although the petitioner argued for personal representation, the law enacted in 2017 explicitly required such appeals to be signed by a qualified defender to ensure procedural regularity. Consequently, the court rejected the request and ordered the petitioner to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals for cassation regarding conditional release must be signed by a registered defense lawyer; personal filing without counsel renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIERI ANTONIO nato a NAPOLI il 12/05/1938 avverso il decreto del 26/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOtdato avviso alle partik Tata 1-a relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto in data 26/8/2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione condizionale proposta da Antonio Corrieri, non avendo costui espiato i tre quarti della pena detentiva inflittagli.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Corrieri ha proposto personalmente ricorso per cassazione il 9/10/2020, trasmesso a questa Corte dall'Ufficio Matricola della Casa di reclusione di Sanremo in pari data.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi ichipAytti.k. DEPOSITATO IN (wiNCELLERIA og