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Ordinanza — n. 12540/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against supervision court order for home detention due to lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the supervision court's refusal of home detention was illogical because he had not committed crimes in over a decade, despite prior offenses at a nomad camp. The court rejected this claim, ruling that the appeal failed to provide the necessary critical analysis of the original decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal against a supervision court order is inadmissible if it lacks a critical analysis of the factual and legal grounds supporting the original decision.

Parole chiave

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supervision court appeal home detention refusal social danger assessment inadmissible appeal critical analysis requirement revoca del permesso di dimora tolleranza del soggiorno allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato tale giudizio a partire dai risalenti precedenti penali, nonostante che egli da oltre dieci anni non commetta reati.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fabrizio Bonfante, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fabrizio Bonfante, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC NIKOLA nato il 23/06/1970 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 2/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare proposta da Nikola Stojanovic, evidenziandone i precedenti, l'assenza di prospettive lavorative, il negativo contesto socio-ambientale, essendo stati alcuni dei reati dallo stesso commessi presso il campo nomadi in cui egli avrebbe inteso fruire la misura alternativa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Stojanovic, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fabrizio Bonfante, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità sociale. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza abbia formulato tale giudizio a partire dai risalenti precedenti penali, nonostante che egli da oltre dieci anni non commetta reati.

3. Il ricorso ha carattere rivalutativo e propone censure di fatto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni, congrue e logiche, poste a base del provvedimento impugnato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Renoldi N1' helUìapchi iLAW DEPOSITATO IN C